Con riferimento alle preliminari intese intercorse, si riporta in
appresso il testo dellaccordo di cui alloggetto, diretto a regolamentare i
rapporti:
tra
la Deutsche Bank SpA, con sede in Milano, Via Borgogna 8, (di seguito
la "DB"),
e
la Associazione Unitaria Psicologi Italiani, con sede in Roma, Via
Arenula 16, (di seguito la "Società"),
PREMESSO CHE
- la DB opera, attraverso il proprio Servizio BankAmericard e Key Client,
nellemissione e gestione di carte di credito bancarie contraddistinte, oltre che da
propri marchi/denominazioni, anche dal marchio internazionale VISA;
- la DB, nellambito del proprio programma denominato "Corporate Card",
emette sia carte di credito bancarie da rilasciarsi a favore di aziende, utilizzabili dai
dipendenti con contratto a tempo indeterminato delle stesse nello svolgimento
dellattività diimpresa (di seguito le "Corporate Card aziendali"),
sia carte di credito bancarie da rilasciarsi a favore dei dipendenti delle medesime
aziende, utilizzabili per i motivi dianzi detti e anche per scopi personali (di seguito "Corporate
Card personali") e sia carte di credito bancarie da rilasciarsi a favore dei
familiari dei predetti dipendenti, utilizzabili per scopi personali (di seguito le
"Corporate Card aggiuntive");
- le Corporate Card aziendali, le Corporate Card personali e le Corporate
Card aggiuntive vengono caratterizzate dalla riproduzione sulle stesse dei marchi
BankAmericard, Key Client, Corporate Card e del marchio internazionale VISA;
- la Società ha manifestato alla DB il proprio interesse a che siano emesse, dapprima, in
favore dei propri associati con contratto a tempo indeterminato e dei familiari loro
conviventi, delle Corporate Card personali e delle Corporate Card aggiuntive
e, successivamente, delle Corporate Card aziendali;
TUTTO CIO PREMESSO
Tra le parti si conviene e si stipula quanto segue.
Art. 1
Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale
del presente accordo.
Art. 2
La DB, nei termini ed alle condizioni di seguito previste,
nellinteresse della Società, emetterà Corporate Card personali a favore
degli associati con contratto a tempo indeterminato della Società (di seguito gli
"Associati" e/o lo "Associato") e Corporate Card aggiuntive a
favore dei familiari conviventi di Associati cui la DB abbia già rilasciato una Corporate
Card personale (di seguito i "Familiari" e/o il "Familiare").
La Società dà atto che lemissione delle dette carte di credito
(di seguito le "Carte" e/o la "Carta", ove si intenda far riferimento
indifferentemente alle due tipologie delle predette carte di credito; ovvero le
"Carte Personali" e/o la "Carta Personale" e le "Carte
Aggiuntive" e/o la "Carta Aggiuntiva", ove, per contro, si intenda far
espresso riferimento in via esclusiva ad una singola tipologia fra le predette carte di
credito) avverrà comunque ad insindacabile giudizio della DB cui è riconosciuto il pieno
diritto di rilasciare, o meno, allAssociato e al Familiare le Carte stesse, sulla
base delle proprie usuali valutazioni del rischio finanziario.
Art.3
Le Carte avranno il formato di cui allallegato sub 1 al presente
accordo e saranno caratterizzate dalla riproduzione sulle stesse dei marchi BankAmericard,
Key Client, Corporate Card e del marchio internazionale VISA.
Art.4
Le Carte verranno emesse dalla DB, con validità biennale,
esclusivamente a favore, per quanto attiene alla Carta Personale, di Associati che
intrattengano un rapporto di conto corrente di corrispondenza con una qualsivoglia banca,
e, per quanto attiene alla Carta Aggiuntiva, a favore di Familiari.
Di tali Carte la DB rimane esclusiva proprietaria ed unica titolare del
diritto di concederne, sospendere o revocare luso.
Gli Associati ed i Familiari cui siano state rilasciate le Carte (di
seguito gli "Utilizzatori" e/o "lUtilizzatore") avranno tutti i
diritti e gli obblighi previsti, rispettivamente, dal "Regolamento Generale delle
Carte di Credito CORPORATE CARD personali" e dal "Regolamento della carta di
credito aggiuntiva di una CORPORATE CARD personale", pro-tempore vigenti (di seguito
i "Regolamenti"), predisposti dalla DB ed allegati sub 2, il primo, e sub 3, il
secondo, al presente accordo.
Lutilizzo delle Carte, oltre che dalle norme di cui ai rispettivi
Regolamenti, è regolato anche dalle condizioni economiche e di utilizzo di cui
allallegato sub 4 al presente accordo (di seguito le "Condizioni economiche
e di utilizzo").
La DB, cui esclusivamente compete il diritto di modificare, in
qualsiasi momento, i contenuti dei Regolamenti e le Condizioni economiche di utilizzo,
come previsto esplicitamente dai Regolamenti, si impegna a comunicare alla Società, per
iscritto, anche ai fini di cui allart. 5, ogni modifica apportata a detti
Regolamenti e a dette Condizioni economiche e di utilizzo.
Art.5
Con riguardo allammontare di cui alle voci "commissioni
annuali" esposto nelle Condizioni economiche e di utilizzo, è data facoltà
alla Società, interessata a perseguire a favore dei propri Associati una politica di
fringe benefits, di assumerne proprio carico, lintero importo, o quota parte dello
stesso.
Lesercizio di tale facoltà andrà comunicato dalla Società alla
DB utilizzando il modulo allegato sub 5 al presente accordo non oltre 10 giorni dalla data
di sottoscrizione di questultimo.
La comunicazione di cui al comma che precede conterrà pure
lindicazione degli importi dovuti dallUtilizzatore dei quali la Società, nei
termini di cui allallegato sub 4 e nelle modalità di cui agli allegati sub 2 e sub
3, si assume, a favore della DB, lobbligazione di pagamento.
LUtilizzatore resta comunque obbligato in solido con la Società
nei confronti della DB.
Nel caso di variazioni dellammontare di cui alle voci
"commissioni annuali" esposto nelle Condizioni economiche e di utilizzo, ove la
Società abbia esercitato la facoltà di cui al primo comma del presente articolo, la DB
resta impegnata a comunicare tempestivamente alla Società, a mezzo lettera raccomandata
a.r., lavvenuta variazione, al fine di consentire a questultima tramite
linvio di un nuovo modulo allegato sub 5 al presente accordo, entro dieci giorni dal
ricevimento della predetta comunicazione lassunzione, a proprio carico, di un
ulteriore quota delle somme dovute dallUtilizzatore.
Ovviamente, resta in ogni caso a carico della Società provvedere a
tener conto del beneficio riconosciuto allUtilizzatore nella determinazione del
reddito da questi maturato a fronte del rapporto di lavoro associato con Società stessa.
Art.6
Ai fini della richiesta della Carta Personale, lAssociato dovrà
compilare e sottoscrivere:
- un modulo denominato "Richiesta della Corporate Card personale" (sul
quale compare pure il relativo Regolamento) un esemplare di tale modulo è allegato
sub 2 al presente accordo cui andrà obbligatoriamente allegato, debitamente
sottoscritto dallo stesso Associato, il modulo sul quale compaiono le relative Condizioni
economiche o di utilizzo (di seguito, i due moduli, nel loro complesso, le
"Richieste della Carta Personale" e/o la "Richiesta della Carta
Personale");
- un modulo denominato "Autorizzazione permanente alladdebito automatico in
conto corrente bancario" (di seguito il "RID"), un esemplare del quale è
allegato al presente accordo sub 6.
Il RID è finalizzato a consentire laddebito, nel conto corrente
bancario del Associato, degli importi di cui agli estratti conto della Carta e deve essere
allegato alla Richiesta della Carta Personale con la convalida della banca sulla quale è
disposto il predetto addebito.
La Società, per quanto attiene ai dati indicati sulla Richiesta della
Carta Personale:
1. Si assume la responsabilità circa lautografia delle
sottoscrizioni apposte dellAssociato;
2. Avrà cura di confermare il livello retributivo dellAssociato;
3. Provvederà allattestazione dei dati identificativi
dellAssociato, e ciò in ottemperanza alle norme di cui alla Legge n. 197/1991, al
D.M. attuativo del 19 dicembre 1991 ed alle successive disposizioni integrative e/o
modificative in tema di antiriciclaggio. A questultimo fine, la Società agirà per
il tramite di proprio personale alluopo incaricato (di seguito il "personale
Incaricato"), quale individuato sulla scorta di quanto previsto dal successivo art.
7, e nel rispetto delle attività di cui allallegato sub 7 al presente accordo.
Ai fini della richiesta della Carta Aggiuntiva, lAssociato dovrà
compilare e sottoscrivere, unitamente al Familiare interessato, un modulo denominato
"Richiesta della Corporate Card aggiuntiva" (di seguito la
"Richiesta della Carta Aggiuntiva e/o le "Richieste della Carta
Aggiuntiva"), su cui compare pure il relativo Regolamento; un esemplare di tale
modulo è allegato sub 3 al presente accordo.
Le Richieste della Carta Aggiuntiva, non necessitando da parte della
Società dalcuna fra le attività alla medesima richieste ai sensi del terzo comma
di cui al presente articolo, dovranno essere raccolte dalla Società in plico direttamente
chiuso e sigillato dagli Associati stessi.
La Società dovrà far pervenire, a propria cura e spese, al sotto
indicato indirizzo della DB sia le Richieste della Carta Personale che le Richieste della
Carta Aggiuntiva (di seguito, nel loro complesso, le "Richieste"):
Deutsche Bank SpA
Servizio BankAmericard e Key Client
Ufficio Emissioni Carte
Via Nizzoli 6, 20147 MILANO
Art. 7
La Società dovrà tempestivamente segnalare alla DB le generalità del
proprio Personale Incaricato provvedendo a rimettere alla stessa DB lo specimen firma,
debitamente accompagnato da propria attestazione di autografia, mediante il modulo di cui
allallegato sub 8 al presente accordo.
La Società dovrà pure tempestivamente comunicare alla DB le modifiche
e/o integrazioni che il Personale Incaricato abbia, in futuro, a subire.
Dallo svolgimento delle mansioni di cui allart.6, non deriverà,
per il Personale Incaricato, alcun rapporto collaborativo autonomo, né tanto meno di
lavoro associato, con la DB, dovendosi ritenere questa attività, e tale la ritengono le
parti, svolta dal Personale Incaricato esclusivamente nell'espletamento del normale
rapporto di lavoro che lega il Personale Incaricato stesso alla Società.
La Società terrà comunque indenne e manlevata la DB dai pregiudizi,
di qualsivoglia genere e natura, che abbiano a questultima a derivare
dallespletamento delle attività richieste al Personale Incaricato, nonché da ogni
eventuale pretesa che questultimo abbia ad avanzare alla DB per lo svolgimento delle
sopra descritte mansioni.
Art.8
La DB, a propria cura e spese, fornirà alla Società:
- la modulistica relativa alle Richieste;
- gli avvisi sintetici ed i fogli informativi analitici relativi alle Condizioni
economiche e di utilizzo pro-tempore vigenti.
La Società sarà tenuta ad esporre, nei propri locali, gli avvisi
sintetici e a rendere disponibili per gli Associati i fogli informativi analitici che la
DB, sarà di volta in volta, a fornire tempestivamente alla stessa.
La Società, con riguardo agli obblighi di cui al comma che precede,
dichiara sin dora di manlevare la DB da ogni dannosa conseguenza che a
questultima possa derivare in conseguenza di un inadempimento.
Art.9
La DB, ricevute ed esaminate, secondo le proprie procedure, le
Richieste, provvederà ad emettere, a suo insindacabile giudizio e senza obbligo di
fornire giustificazioni di sorta né alla Società né agli Associati e/o ai Familiari, le
Carte, nonché a trasmettere queste ultime direttamente al domicilio degli Utilizzatori,
rinnovandole eventualmente alle rispettive scadenze, salvo loro blocco o revoca.
La DB, nellemettere le Carte Personali, potrà tener conto del
livello retibutivo dellAssociato,indicato nella Richiesta della Carta Personale, e
potrà concedere limiti di fido, intendendosi con questultimo termine
lammontare massimo spendibile con lutilizzo della Carta Personale, da Lit 3
milioni a Lit. 10 milioni.
Fermo quanto detto allart. 5 in materia di assunzione da parte
della Società, in tutto o in parte, del pagamento delle "commissioni annuali",
restano ad esclusivo carico della DB i rischi finanziari connessi allutilizzo delle
Carte, per il che lUtilizzatore sarà, nei confronti della DB, lunico
responsabile per il pagamento degli estratti conto e la Società liberata da ogni relativa
responsabilità al riguardo.
Eventuali spese effettuate con la Carta, per le quali
lUtilizzatore possa avanzare, nei confronti della Società, una richiesta di
rimborso, non potranno escludere, né sospendere, il diritto della DB ad addebitarne gli
importi allUtilizzatore in sede di emissione del relativo estratto conto.
Art. 10
Alla DB competerà quanto segue:
- la gestione del rapporto con VISA;
- lemissione delle Carte nonché la gestione di ogni questione afferente queste
ultime (ad es.: variazioni, revoche, etc.);
- la gestione delle operazioni generate dagli Utilizzatori, compresa lelaborazione e
linvio agli Utilizzatori stessi degli estratti conto inerenti allutilizzo
delle Carte; eventuali reclami sugli estratti conto saranno risolti tra la DB e gli
Utilizzatori, in conformità a quanto previsto dai relativi Regolamenti sottoscritti dagli
Utilizzatori stessi;
- la gestione degli incassi verso gli Utilizzatori;
- la gestione dei rapporti e delle operazioni con le banche corrispondenti.
Art. 11
La Società si impegna a pubblicizzare nei confronti dei propri
Associati, per il tramite di messaggi che contengano precise istruzioni in merito, la
possibilità, ai medesimi riconosciuta dal presente accordo, di richiedere alla DB le
Carte.
La Società, ove abbia esercitato la facoltà riservatale
dallart. 5, sarà tenuta ad informare, dei termini della propria iniziativa, gli
Associati, facendo pure presente a questultimi che, in quanto Utilizzatori delle
Carte, beneficeranno, nei termini in detto art.5 indicati, di condizioni più favorevoli
rispetto a quelle dai medesimi accettate, allatto della Richiesta della Carta
Personale, come Condizioni economiche e di utilizzo.
In dette comunicazioni la Società dovrà salvaguardare limmagine
ed il ruolo della DB, quale emittente, a proprio insindacabile giudizio, e proprietaria
delle Carte.
Art. 12
La Società si impegna ad informare la DB dellinsorgere
dogni evento che incida sostanzialmente, in senso pregiudizievole, sulla situazione
patrimoniale o finanziaria dellUtilizzatore.
Nel caso di cessazione, per qualsiasi causa, del rapporto di lavoro che
lega lUtilizzatore alla Società, questultima si impegna a darne immediata
comunicazione alla DB, tramite lettera raccomandata a.r., eventualmente anche allegando la
Carta tagliata a metà, al seguente indirizzo:
Deutsche Bank SpA
Servizio BankAmericard e Key Client
Ufficio Riemissioni Carte
Via Nizzoli 6, 20147 MILANO
Art. 13
La DB, ai sensi dei Regolamenti, potrà, in qualsiasi momento, a suo
insindacabile giudizio, revocare luso delle Carte rilasciate allUtilizzatore e
richiederne a questultimo la restituzione.
Per quanto ovvio possa sembrare, la Società dà atto, in modo pieno,
del diritto della DB di proporre allUtilizzatore che abbia rinunciato, per
qualsivoglia motivo, al rinnovo della Carta, il rilascio di una diversa propria carta di
credito.
Art. 14
Per lo svolgimento delle attività di cui al presente accordo, nessun
compenso, indennità o rimborso spese sarà dalla DB dovuto alla Società, rispondendo
detta attività al soddisfacimento di un interesse proprio di questultima.
La Società, ove abbia esercitato la facoltà di cui allart. 5,
è tenuta a corrispondere alla DB, nei termini di cui allallegato sub 4 e nelle
modalità di cui allegati sub 2 e sub 3, gli importi ivi indicati come ammontare dalla
stessa assunti a proprio carico, ovvero quegli importi che fossero in futuro stabiliti ai
sensi dellart.5, penultimo comma.
Art. 15
La Società si riserva la facoltà di aderire successivamente, nei
termini di cui al presente accordo, al programma "Corporate Card" della
DB per lemissione a proprio favore di Corporate Card aziendali così
come regolate dal relativo "Regolamento Generale delle Carte di Credito CORPORATE
CARD aziendali".
Per la richiesta delle Corporate Card aziendali la Società
dovrà inoltrare alla DB, debitamente sottoscritti dal proprio legale rappresentante, sia
il modulo denominato "Richiesta della Corporate Card aziendale" (su cui pure
compare il "Regolamento Generale delle Carte di Credito CORPORATE CARD
aziendali") e sia il modulo sul quale compaiono le condizioni economiche,
pro-tempore vigenti, applicate alle predette Corporate Card aziendali.
La DB ha comunque il diritto di modificare, in qualsiasi momento, i
contenuti del "Regolamento Generale delle Carte di Credito CORPORATE CARD" e
delle relative condizioni economiche, come previsto esplicitamente dal detto Regolamento.
Art. 16
La DB e la Società si impegnano reciprocamente a non diffondere a
terzi alcuna informazione o documentazione acquisita in ragione della esecuzione del
presente accordo.
La DB si impegna altresì a mantenere la segretezza delle informazioni
e dei dati tutti comunque ricevuti dalla Società.
Tutti i dati personali degli Associati e dei Familiari saranno
raccolti, trattati, diffusi e comunicati nel pieno rispetto della Legge n. 675/1996.
Art. 17
Per tutta la durata del presente accordo, la Società simpegna a
non stipulare accordi per lemissione di carte di credito con caratteristiche
similari alle Carte sia con soggetti terzi italiani, sia con soggetti terzi esteri che,
tramite apertura di succursali o con libera prestazione di servizi, offrano in Italia
carte di credito.
Art. 18
Il presente accordo avrà vigore fra le parti dalla data di
sottoscrizione.
Alla detta scadenza, il presente accordo si intenderà tacitamente
rinnovato per successivi periodi di un anno, a condizione che una delle due parti non
abbia comunicato allaltra almeno due mesi prima della originaria scadenza e di
quella successiva in presenza di rinnovo, una disdetta a mezzo lettera raccomandata a.r..
Le parti convengono espressamente la facoltà per la DB di recedere dal
presente accordo al verificarsi di uno qualsiasi dei seguenti eventi: scioglimento, per
qualsivoglia causa, della Società; richiesta di ammissione della Società su iniziativa
della stessa o di terzi, a procedure concorsuali o a procedure aventi effetti analoghi,
ivi compresa lamministrazione controllata; concordato stragiudiziale con i
creditori.
Siffatta facoltà sarà esercitata dalla DB con linvio di una
comunicazione a mezzo lettera raccomandata a.r., ed il recesso avrà effetto dal giorno
del suo ricevimento da parte della Società.
La Società e la DB si danno reciprocamente atto che, in tutti i casi
in cui il presente accordo cessi la sua efficacia (ivi incluso lesercizio delle
facoltà di recesso ai sensi del presente articolo, nonché la risoluzione di cui
allart. 19) la DB cesserà di emettere nuove Carte, mentre per quelle in
circolazione essa si attiverà per il loro annullamento e/o ritiro.
In detti casi di cessazione del presente accordo, alla Società è
fatto obbligo di restituire prontamente alla DB, al fine della loro distruzione, ogni tipo
di modulistica riguardante le Carte, ivi compreso il materiale di natura promozionale.
Art. 19
La DB e la Società convengono che in caso di inadempimento di una
delle parti ad una delle obbligazioni di cui al presente accordo, la parte inadempiente
potrà essere chiamata dallaltra, tramite lettera raccomandata a.r., ad adempiervi
entro 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, ai sensi dellart.
1454 cod. civ..
Decorso inutilmente detto termine, il presente accordo si intenderà
senzaltro risolto con diritto, per la parte che ha intimato ladempimento, al
risarcimento del danno.
Art. 20
Ai fini del presente accordo e successivi occorrendi le parti
dichiarano di eleggere domicilio, rispettivamente:
La Società, Via Arenula 16, 00186 ROMA,
La DB, per quanto non specificatamente previsto negli artt. 6 e 12, in
Via Nizzolo 6, 20147 MILANO, c/o Servizio BankAmericard e Key Client.
Art. 21
Le spese delleventuale registrazione del presente accordo saranno
a carico della parte inadempiente alle obbligazioni nascenti dallo stesso.
Art. 22
Ogni modifica e/o integrazione al presente accordo dovrà avvenire
tramite scambio di lettere rispettivamente firmate da soggetti abilitati ad impegnare le
parti.
Art. 23
Per ogni controversia che avesse ad insorgere in relazione al presente
accordo, le parti stabiliscono la competenza esclusiva del Foro di Milano.
Art. 24
Sono allegati al presente accordo i documenti di cui in appresso:
sub 1- Formato delle Carte;
sub 2- Modulo di richiesta e Regolamento Generale delle Carte di
Credito CORPORATE CARD personali;
sub 3 Modulo di richiesta e Regolamento della carta di
credito aggiuntiva di una CORPORATE CARD personale;
sub 4 Condizioni economiche e di utilizzo relative alle
CORPORATE CARD personali ed alle CORPORATE CARD aggiuntive;
sub 5 Termini e modalità di assunzione, a carico della
Società, di importi relativi ad alcune voci delle Condizioni economiche di utilizzo;
sub 6- Modulo di autorizzazione permanente alladdebito
automatico in conto corrente bancario (R.I.D.);
sub 7 Attività di identificazione degli Associati;
sub 8 Generalità e specimen firma del Personale Incaricato
allidentificazione;
Se quanto sopra ed i relativi allegati da noi siglati riflettono
esattamente i contenuti del nostro accordo, vogliate inviarci, in segno di Vostra
integrale accettazione, una lettera che riproduca integralmente il presente accordo ed i
relativi allegati, che firmerete in persona dei Vostri legali rappresentanti.
Milano 10 maggio 1999
DEUTSCHE BANK SPA
Servizio BankAmericard e Key Client
Direzione Generale
P.S.: la Società chiuderà il testo su riportato con una frase del
tipo:
"Ci dichiariamo daccordo sul suo contenuto"
La
Società
(timbro e firma del legale rappresentante della Società)
Luogo e
data
.
Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 c.c.,
dichiariamo di approvare specificamente le disposizioni di cui agli artt. 7,8,15,17,18,.
La
Società
(timbro e firma del legale rappresentante della Società)